PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui vengono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
      2. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e supporti il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.
      3. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

          a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 8 agosto 2000, n. 328;

          b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole

 

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nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

Art. 2.
(Destinatari degli interventi).

      1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari componenti di nuclei familiari.
      2. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, del diritto ai benefìci previsti dalla medesima legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefìci il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.
      3. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.

Art. 3.
(Promozione dell'associazionismo familiare).

      1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale in ambito sociale in base al quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui svolgono la propria attività.
      2. In base al principio di cui al comma 1, lo Stato valorizza e sostiene, altresì, la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni private che operano nel settore sociale rivolte a:

          a) organizzare e favorire la nascita di forme di associazionismo sociale, atte a promuovere il reciproco aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione delle banche dei tempi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

 

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          b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione per i componenti delle famiglie sui ruoli di ciascuno di essi nell'ambito familiare e sociale;

          c) favorire una corretta informazione alle donne sul tema dell'aborto affinché possano maturare una scelta consapevole in merito alla prosecuzione della gravidanza.

      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro per censire le associazioni e le formazioni private di cui al comma 2 costituite sul territorio di competenza e provvedono annualmente a trasmettere i relativi dati al Ministro delle politiche per la famiglia.
      4. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro nazionale delle associazioni e delle formazioni private di cui al comma 2, nel quale sono annotati i dati trasmessi ai sensi del comma 3.

Capo II
MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E A TUTELA DELLA VITA NASCENTE

Art. 4.
(Assegno di base).

      1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.
      2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.
      3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a decorrere dal terzo mese di gravidanza.

 

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      4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 5.
(Carta buono famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia).

      1. È concessa una tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia» dell'importo annuo di 1.000 euro da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati dal decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo retribuiti.
      2. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.
      3. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio minore.
      4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accesso al convenzionamento.

Art. 6.
(Norme di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5.

 

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Art. 7.
(Particolari forme di sostegno).

      1. L'entità dei contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 è raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprende uno o più minori fino a tre anni di età riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8.
(Misure previdenziali).

      1. Alle lavoratrici è riconosciuto l'accredito di un periodo di contribuzione figurativa pari a due anni per ogni primo figlio nato o adottato e pari a un anno per ogni figlio nato o adottato secondo ovvero ulteriore per ordine di nascita.
      2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32, le parole: «il limite di dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di trentasei mesi»;

          b) al comma 1 dell'articolo 34, dopo le parole: «pari al 30 per cento della retribuzione» sono inserite le seguenti: «, e comunque non inferiore a 500 euro mensili,» e le parole: «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».

      3. Per le lavoratrici che optano per l'astensione facoltativa fino al terzo anno di età del bambino, ai sensi dell'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è prevista la riduzione di due punti

 

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percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico delle lavoratrici medesime.

Capo III
INTERVENTI FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11-bis del testo unico delle imposte sui redditi in materia di determinazione dell'imposta mediante il sistema del quoziente familiare).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). - 1. I contribuenti appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni del comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

          a) dal contribuente;

          b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

          c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

          d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni ancora studenti o frequentanti tirocinio gratuito;

          e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano

 

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con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

      2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del medesimo nucleo, stabiliti nei modi seguenti:

          a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

          b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

          c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

          d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

          e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

          f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

          g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

          h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

          i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione

 

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di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

          l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

          m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

          n) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

          o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei o più figli a carico: 6;

          p) contribuente coniugato con sei o più figli a carico: 7.

      3. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
      4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è attribuito un'ulteriore coefficiente di 0,2 se riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      5 L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base al presente articolo le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare.
      6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
      7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, a un risparmio di imposta, rispetto

 

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all'eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 curo annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
      8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
      9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare».

      2. Le disposizioni dell'articolo 11-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 10.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di oneri deducibili).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Altri oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, oltre agli oneri previsti dall'articolo 10, i seguenti oneri:

          a) le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

          b) le spese sostenute dai genitori, o da chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; qualora sia respinta la domanda di ammissione agli asili nido del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo dell'assistenza e dell'accudimento dei figli da parte di soggetti allo scopo retribuiti;

          c) le spese sostenute dai genitori, o da chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'infanzia pubbliche o private per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; qualora sia respinta la domanda di ammissione alle scuole dell'infanzia del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo dell'assistenza e dell'accudimento dei figli da parte di soggetti allo scopo retribuiti;

 

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          d) le spese sostenute dai genitori, o da chi ne fa le veci, per l'acquisto dei libri di testo per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati che frequentano la scuola dell'obbligo pubblica o privata, qualora nella regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative;

          e) le spese sostenute dai genitori, o da chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'obbligo private per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, qualora nella regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative;

          f) le spese per cerimonia sostenute dai cittadini con cittadinanza italiana che contraggono matrimonio avente effetti civili ai sensi della legge italiana sul territorio dello Stato, se documentate mediante fattura, fino ad un massimo di 10.000 euro. La deducibilità spetta a ciascun coniuge, o ai genitori dei coniugi, e può essere ripartita fra i medesimi soggetti, comunque, entro il limite predetto. La deduzione spetta nel periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute effettivamente le spese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione della presente lettera»;

          b) le lettere e) ed i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 sono abrogate.

Capo IV
RIFORMA DEI CONSULTORI FAMILIARI

Art. 11.
(Compiti dei consultori familiari).

      1. Il presente capo detta i princìpi che regolano l'attività dei consultori familiari, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

 

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      2. I consultori familiari hanno i seguenti compiti:

          a) fornire assistenza psicologica e sociale alle famiglie e alle donne, con particolare riferimento al sostegno delle responsabilità genitoriali e al rispetto della vita umana;

          b) garantire la protezione dei minori e del loro sviluppo psico-fisico;

          c) assicurare la tutela della vita umana fin dal suo concepimento;

          d) fornire l'informazione medica per la prevenzione e per il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili, delle patologie e delle situazioni di disagio che incidono sulla vita sessuale e di relazione, nonché l'informazione sui metodi contraccettivi;

          e) fornire l'informazione relativa alla diagnosi e alla cura dell'infertilità e della sterilità, nonché alle norme sulla procreazione assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40;

          f) prevedere interventi sanitari per la tutela della salute della donna in gravidanza e del nascituro;

          g) predisporre misure di prevenzione e interventi di tutela in caso di violenze, maltrattamenti e abusi sessuali;

          h) assicurare interventi di mediazione familiare in caso di conflittualità in presenza di figli minori o disabili anche di maggiore età;

          i) assistere le famiglie in presenza di disabilità o di patologie gravi.

Art. 12.
(Tutela della maternità e del concepito).

      1. Nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie relative all'area materno-infantile previste dalla tabella allegata all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001,

 

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i consultori familiari assistono le donne in stato di gravidanza e si adoperano, in conformità alla legge 22 maggio 1978, n. 194, affinché le donne siano messe nelle condizioni di scegliere coscientemente e liberamente se portare a termine la gravidanza.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, i consultori familiari svolgono i seguenti compiti:

          a) forniscono ogni informazione necessaria sul concepimento, sulle fasi di sviluppo dell'embrione e sulle tecniche attuate in caso di interruzione della gravidanza, avvalendosi di personale medico e ostetrico anche obiettore di coscienza;

          b) informano sui diritti spettanti alle donne in gravidanza ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, nonché sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti nel comune di residenza e sul territorio della provincia, anche in collaborazione con il privato sociale;

          c) informano sulla legislazione del lavoro vigente a tutela della maternità;

          d) predispongono, in collaborazione con gli enti locali, interventi individualizzati per le donne che scelgono di proseguire la gravidanza;

          e) offrono assistenza psicologica alle donne durante la pausa di riflessione prevista dall'articolo 5, quarto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194;

          f) si avvalgono, attraverso appositi regolamenti e convenzioni, della collaborazione delle associazioni operanti a difesa della vita;

          g) informano sulle norme vigenti in materia di non riconoscimento del nascituro ai fini dell'eventuale adozione.

Art. 13.
(Princìpi).

      1. Le regioni fissano i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione

 

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e il controllo del servizio prestato dai consultori familiari in attuazione dei compiti previsti dagli articoli 11 e 12, in conformità ai seguenti princìpi:

          a) i consultori familiari sono istituiti da parte dei comuni, in forma singola o associata, o da parte di consorzi di comuni quali organismi operativi delle aziende sanitarie locali;

          b) i consultori familiari operano su tutto il territorio nazionale in base al principio della rispondenza alle esigenze territoriali;

          c) i consultori familiari possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presìdi di gestione diretta o convenzionata delle aziende sanitarie locali;

          d) ai fini dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, i consultori familiari si avvalgono del personale delle aziende sanitarie locali.

Art. 14.
(Compiti di vigilanza delle regioni).

      1. Le regioni assicurano attraverso l'attività dei consultori familiari di cui alla presente legge la vigilanza e il rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

Art. 15.
(Personale).

      1. La dotazione organica dei consultori familiari assicura la collaborazione delle seguenti figure professionali:

          a) medici, di cui almeno uno obiettore di coscienza;

          b) psicologi;

 

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          c) assistenti sociali;

          d) educatori professionali;

          e) infermieri.

      2. Gli operatori di cui al comma 2 sono tenuti a esercitare la propria attività con il metodo del lavoro di équipe interdisciplinare.

Art. 16.
(Ripartizione delle risorse).

      1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della salute con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 18 sulla base dei seguenti criteri:

          a) il 15 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

          b) il 5 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantili quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione dei finanziamenti.

Art. 17.
(Abrogazioni).

      1. La legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni, è abrogata.
      2. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è abrogato.

 

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Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.
(Copertura finanziaria).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2008, un apposito Fondo, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, pari a 2.000 milioni di euro.
      2. All'onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente aumento delle quote accantonate e rese indisponibili delle dotazioni delle unità previsionali di base previste dal comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per l'anno 2010, mediante le dotazioni delle unità previsionali di base accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, previste dal medesimo comma 507 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.